Regolamento›§ 3
Art. 339
548 / 890Inasprimento e mitigazione della cella.
In vigore dal 14 gen 1904
Ai detenuti puniti con la cella, è vietato di ricevere visite, di scrivere, di andare al passeggio.
Ai detenuti condannati alla cella d'isolamento, dopo il primo mese può essere accordata un'ora di passeggio al giorno in appositi cortiletti.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-339