Art. 335 · Privazione del letto.
Regolamento§ 3

Art. 335

544 / 890

Privazione del letto.

In vigore dal 14 gen 1904
Le punizioni indicate nell', lettere d, e, f, sono accompagnate dalla privazione del letto ordinario, sostituendolo con un semplice pancaccio ed una coperta. Il numero delle coperte può essere aumentato su richiesta del medico-chirurgo.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-335