Regolamento›§ 3
Art. 334
543 / 890Trattamento a pane e acqua.
In vigore dal 14 gen 1904
Quando la punizione porta con sè il trattamento a pane e acqua per oltre tre giorni, è accordato al detenuto ogni giovedì e domenica il vitto ordinario, e negli altri giorni un quarto di razione supplementare di pane.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-334