Regolamento›§ 3
Art. 333
542 / 890Detenuti minori d'anni diciotto e ricoverati.
In vigore dal 14 gen 1904
Ai detenuti minori degli anni diciotto le punizioni sono ridotte nel modo seguente:
alla cella ordinaria, da uno a venti giorni di cui alla lettera b del precedente articolo, è sostituita la cella ordinaria da uno a sei giorni;
alla cella ordinaria a pane ed acqua, di cui alla lettera c, è sostituita la cella ordinaria da sette a venti giorni;
alla cella di punizione a pane ed acqua, di cui alla lettera d, è sostituita la cella ordinaria a pane ed acqua da uno a cinque giorni;
alla cella di punizione a pane ed acqua con camicia di forza di cui alla lettera e, è sostituita la cella ordinaria a pane ed acqua da sei a quindici giorni;
alla cella oscura a pane ed acqua con camicia di forza o con ferri, di cui alla lettera f, è sostituita la cella di punizione da uno a dieci giorni;
alla cella d'isolamento da due a sei mesi, di cui alla lettera g, è sostituita la cella oscura a pane ed acqua da uno a dieci giorni.
Per i ricoverati dei riformatorii provvedono i relativi regolamenti interni.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-333