Regolamento›§ 3
Art. 330
539 / 890Stampati, libri e oggetti indirizzati ai detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli stampati, i libri o pacchi diretti ai detenuti o ricoverati debbono essere depositati nell'ufficio della direzione per le occorrenti verifiche, e muniti del visto delle autorità competenti prima della loro distribuzione.
Le lettere assicurate o raccomandate, e i pacchi postali, devono essere aperti dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, alla presenza del detenuto o ricoverato cui sono diretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-330