Regolamento›§ 3
Art. 321
530 / 890Lettere chiuse. - A quali autorità possono essere dirette dagli inquisiti.
In vigore dal 30 giu 1891
È fatta eccezione a quanto vien disposto dagli , per le lettere dirette dagli inquisiti ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, ai capi del pubblico ministero, ai presidenti della corte di appello, della corte di assise e del tribunale, al giudice istruttore, al direttore generale e agli ispettori delle carceri. Queste lettere possono essere rimesse suggellate e devono aver corso immediato per mezzo dell'autorità preposta alla direzione dello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-321