Regolamento›§ 3
Art. 318
527 / 890Corrispondenza fra condannati o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
La corrispondenza fra condannati o ricoverati, di regola è permessa solo allora che essi siano congiunti in primo grado o coniugi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-318