Regolamento›§ 3
Art. 316
525 / 890Visto della corrispondenza da parte della competente autorità. - Casi di divieto.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati non possono ricevere nè inviare lettere o altri scritti di qualsivoglia natura, senza che prima siano stati letti e muniti di visto dall'autorità dirigente, se si tratta di condannati o ricoverati, e da questa e dall'autorità giudiziaria competente, se si tratta di inquisiti.
Il visto, colla data del giorno, deve essere apposto sotto la firma del mittente.
Allorchè l'autorità dirigente creda che uno scritto non possa aver corso, o proceda al sequestro di lettere o scritti interessanti la giustizia o l'ordine pubblico, trasmette le carte sequestrate all'autorità giudiziaria, informandone quella politica e, secondo i casi, inviandolene anche copia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-316