Art. 311 · Divieto di comunicare a bassa voce coi detenuti o di adoperare un linguaggio convenzionale. - Sospensione del colloquio.
Regolamento§ 3

Art. 311

520 / 890

Divieto di comunicare a bassa voce coi detenuti o di adoperare un linguaggio convenzionale. - Sospensione del colloquio.

In vigore dal 30 giu 1891
È vietato alle persone ammesse a colloquio d'intrattenersi a voce bassa col detenuto; di servirsi di un linguaggio sconveniente o convenzionale non intelligibile a chi deve sorvegliare; e di dar notizie che possono in un modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello stabilimento. Quando il personale di custodia o di sorveglianza, assistente al colloquio, scopra intelligenze o relazioni dubbie, pericolose o colpevoli fra il visitatore e il detenuto o ricoverato, deve immediatamente far cessare il colloquio, riferendone per mezzo del comandante, capoguardia o caposorvegliante all'autorità dirigente. La quale provvede subito ove trattisi di condannati o ricoverati, e, ove trattisi di inquisiti, esamina se sia il caso di confermare la sospensione del colloquio, dandone, in caso affermativo, pronto avviso alle competenti autorità giudiziarie.
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