Art. 304 · Colloqui con gli inquisiti e coi condannati a pena non eccedente i tre mesi.
Regolamento§ 3

Art. 304

513 / 890

Colloqui con gli inquisiti e coi condannati a pena non eccedente i tre mesi.

In vigore dal 10 apr 1922
Gli inquisiti possono avere colloqui due volte la settimana». I condannati all'arresto per qualunque durata o ad altra pena non eccedente i sei mesi possono avere colloqui una volta la settimana. I condannati alla detenzione per qualunque durata o ad altra pena non eccedente un anno, ed i minorenni rinchiusi in case di correzione possono avere colloqui una volta ogni quindici giorni. I condannati ad altre pene di maggiore durata possono avere colloqui una volta ogni mese. I periodi sopra fissati sono indipendenti dallo stadio di pena, classe o categoria, in cui si trovi il condannato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-304