Regolamento›§ 3
Art. 304
513 / 890Colloqui con gli inquisiti e coi condannati a pena non eccedente i tre mesi.
In vigore dal 10 apr 1922
Gli inquisiti possono avere colloqui due volte la settimana».
I condannati all'arresto per qualunque durata o ad altra pena non eccedente i sei mesi possono avere colloqui una volta la settimana.
I condannati alla detenzione per qualunque durata o ad altra pena non eccedente un anno, ed i minorenni rinchiusi in case di correzione possono avere colloqui una volta ogni quindici giorni.
I condannati ad altre pene di maggiore durata possono avere colloqui una volta ogni mese.
I periodi sopra fissati sono indipendenti dallo stadio di pena, classe o categoria, in cui si trovi il condannato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-304