Regolamento›§ 3
Art. 303
512 / 890Conoscenza personale e identità degli individui ammessi a colloquio.
In vigore dal 30 giu 1891
Le persone ammesse a colloquio con detenuti o ricoverati devono essere conosciute dalla direzione, o presentare un certificato del sindaco del loro comune, che ne comprovi l'identità, il grado di parentela, o i rapporti d'interesse.
Per il colloquio con gli inquisiti può bastare la sola presentazione del permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
Il comandante, il capoguardia, il caposorvegliante e gli agenti di custodia, la superiora delle suore, le suore e le guardiane, ciascuno per la parte loro, devono vegliare a che le persone ammesse a visitare i detenuti o ricoverati siano effettivamente quelle dette nel permesso.
In caso di dubbio sulla loro identità, la concessione del colloquio deve essere sospesa, fino a più ampie informazioni e verifiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-303