Regolamento›§ 3
Art. 302
511 / 890Limitazione dei permessi di colloquio.
In vigore dal 10 apr 1922
Ai condannati non possono essere concessi colloqui che coi loro parenti o con persone che abbiano con essi legittimi interessi. o con persona proba del luogo, preventivamente accettata dalla Direzione, o da questa proposta, quando i parenti del condannato, non risiedendo nel Comune, ove si trova lo stabilimento carcerario, ne facciano esplicita domanda.
Pei ricoverati provvedono i regolamenti interni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-302