Art. 302 · Limitazione dei permessi di colloquio.
Regolamento§ 3

Art. 302

511 / 890

Limitazione dei permessi di colloquio.

In vigore dal 10 apr 1922
Ai condannati non possono essere concessi colloqui che coi loro parenti o con persone che abbiano con essi legittimi interessi. o con persona proba del luogo, preventivamente accettata dalla Direzione, o da questa proposta, quando i parenti del condannato, non risiedendo nel Comune, ove si trova lo stabilimento carcerario, ne facciano esplicita domanda. Pei ricoverati provvedono i regolamenti interni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-302