Art. 300 · Colloqui coi detenuti o ricoverati.
Regolamento§ 3

Art. 300

509 / 890

Colloqui coi detenuti o ricoverati.

In vigore dal 30 giu 1891
Nessuna persona estranea all'amministrazione dello stabilimento o alla sorveglianza dei detenuti o ricoverati può essere ammessa a colloquio con essi, senza un permesso scritto dell'autorità giudiziaria competente ove si tratti d'inquisiti, e dell'autorità dirigente ove si tratti di condannati o ricoverati. I permessi rilasciati dall'autorità giudiziaria devono essere presentati all'autorità dirigente, affinché ne prenda conoscenza e vi apponga la sua firma o il bollo d'ufficio; ma hanno carattere obbligatorio e deve darsi loro immediato eseguimento con tutte quelle cautele che, nell'interesse dei procedimenti penali, fossero stabilite dall'autorità che li ha rilasciati. Ove il detenuto trovisi in punizione, o speciali ordini del giudice istruttore, del pubblico ministero o di altra autorità giudiziaria competente gli abbiano vietato il colloquio, l'autorità preposta allo stabilimento sospende di dar corso al permesso e ne informa quella dalla quale il medesimo fu rilasciato, indicandole le cause della sospensione ordinata. La norma medesima deve essere seguita dall'autorità dirigente ove, per gravissime ragioni di disciplina interna, reputi opportuno non dar corso ad un permesso di colloquio.
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