Art. 30 · Loro attribuzione.
RegolamentoCapo IV

Art. 30

121 / 890

Loro attribuzione.

In vigore dal 30 giu 1891
L'azione delle società di patronato si estende a tutti i colpiti da condanna ove, almeno sei mesi prima della loro liberazione, ne facciano domanda alla direzione dello stabilimento, ed ai minorenni ricoverati nelle case di correzione e di educazione correzionale, che sieno nelle condizioni stabilite dai rispettivi regolamenti interni. Le società stesse devono inoltre: a) interessarsi dei minorenni che manchino di famiglia, o le cui famiglie non siano in grado di prenderne cura, o siano causa del loro pervertimento; b) mettersi, all'occorrenza, in rapporto coll'autorità di pubblica sicurezza per ottenere ai condannati restituiti a libertà le limitazioni alla sorveglianza previste dall' della legge di sicurezza pubblica 30 giugno 1889.
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