Regolamento›§ 3
Art. 299
508 / 890Registri delle visite.
In vigore dal 30 giu 1891
Presso la direzione di ogni stabilimento carcerario o riformatorio, si tengono due speciali registri di visita. Su di uno le persone munite del permesso di visitare lo stabilimento sono invitate a scrivere il loro nome, cognome e la loro qualità, con le osservazioni che vogliono farvi seguire; sull'altro, coloro che visitano lo stabilimento per ragione della loro carica, devono far constare della visita compiuta, con apporvi la loro firma, e col segnarvi, se credono, le osservazioni fatte e gli ordini dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-299