Regolamento›§ 3
Art. 298
507 / 890Divieto di visitare gli inquisiti e i detenuti o ricoverati in punizione.
In vigore dal 30 giu 1891
Nessuna delle persone indicate nell', all'infuori degli ufficiali del pubblico ministero, del direttore generale delle carceri, degli ispettori generali o dei delegati del Ministero dell'interno, degli ispettori delle carceri, e dei direttori di circolo nell'esercizio delle loro funzioni, può visitare, senza un permesso scritto, gli inquisiti privi di colloquio per ordine dell'autorità giudiziaria.
I detenuti o ricoverati in punizione non possono, senza permesso dell'autorità dirigente, essere visitate da persone che non abbiano attribuzioni ufficiali nel carcere.
I componenti il consiglio di sorveglianza (negli stabilimenti e nelle sezioni penali) e la commissione visitatrice, sono dispensati dall'obbligo di chiedere questo permesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-298