Art. 286 · Gratificazioni ai condannati.
Regolamento§ 3

Art. 286

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Gratificazioni ai condannati.

In vigore dal 30 giu 1891
A ciascun condannato, che abbia compiuto il tirocinio nell'arte cui è addetto, è accordata, a titolo di mano d'opera, una gratificazione sul prodotto del suo lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-286