Regolamento›§ 3
Art. 286
495 / 890Gratificazioni ai condannati.
In vigore dal 30 giu 1891
A ciascun condannato, che abbia compiuto il tirocinio nell'arte cui è addetto, è accordata, a titolo di mano d'opera, una gratificazione sul prodotto del suo lavoro.
Storico versioni
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