Art. 280 · Destinazione dei condannati alle lavorazioni.
Regolamento§ 3

Art. 280

489 / 890

Destinazione dei condannati alle lavorazioni.

In vigore dal 30 giu 1891
Spetta alla direzione locale di destinare alle lavorazioni attivate nello stabilimento i condannati all'ergastolo e alla reclusione, tenendo presente il mestiere che precedentemente esercitavano, le loro speciali attitudini e la durata della condanna. I condannati alla detenzione e all'arresto possono scegliere una delle lavorazioni attivate nello stabilimento, ove non ostino ragioni amministrative o disciplinari; ma, fatta la scelta, non è loro permesso di cambiare lavorazione senza gravi motivi riconosciuti dalla direzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-280