Art. 271 · Preghiere e funzioni religiose.
Regolamento§ 3

Art. 271

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Preghiere e funzioni religiose.

In vigore dal 30 giu 1891
Le preghiere nella cappella sono fatte mentalmente, e pronunciate solo dal cappellano o dai detenuti o ricoverati che, su proposta di lui, siano stati a ciò autorizzati dalla direzione. Sono proibiti i canti collettivi nel tempo delle funzioni religiose: soltanto alcuni detenuti o ricoverati, scelti su proposta del cappellano, possono essere destinati all'ufficio di cantori. In questo caso essi devono occupare un posto distinto dai loro compagni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-271