Art. 27 · Passaggio da una casa di custodia ad uno stabilimento di pena ordinario.
RegolamentoCapo III

Art. 27

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Passaggio da una casa di custodia ad uno stabilimento di pena ordinario.

In vigore dal 30 giu 1891
Onde un condannato possa essere proposto pel passaggio da una casa di custodia ad uno stabilimento di pena ordinario, ai termini del capoverso dell' del codice penale, occorre che sia riconosciuta la cessazione del vizio parziale di mente in conformità dell' del regolamento.
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