Regolamento›§ 3
Art. 268
477 / 890Uso del tabacco.
In vigore dal 30 giu 1891
L'uso del tabacco da fumo e da masticare è vietato negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii, salvo le eccezioni stabilite dal primo capoverso dell'.
È permesso per gli adulti il tabacco da fiuto.
Per gli inquisiti e pei condannati a meno di sei mesi di pena, di cui al primo capoverso dell', il fumare è consentito nelle località e con le cautele determinate dal regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-268