Art. 268 · Uso del tabacco.
Regolamento§ 3

Art. 268

477 / 890

Uso del tabacco.

In vigore dal 30 giu 1891
L'uso del tabacco da fumo e da masticare è vietato negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii, salvo le eccezioni stabilite dal primo capoverso dell'. È permesso per gli adulti il tabacco da fiuto. Per gli inquisiti e pei condannati a meno di sei mesi di pena, di cui al primo capoverso dell', il fumare è consentito nelle località e con le cautele determinate dal regolamento interno.
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