Regolamento›§ 3
Art. 266
475 / 890Reclami. - Come devono essere fatti e presentati.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati possono indirizzare i loro reclami all'autorità dirigente, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, ai capi del pubblico ministero, al direttore generale ed agli ispettori delle carceri, e, trattandosi di inquisiti, anche all'autorità giudiziaria dalla quale dipendono.
A tale scopo una cassetta, chiusa a chiave, vien presentata ogni giorno in tutte le celle e nei laboratorii, e altra simile vien tenuta costantemente nella località destinata alla corrispondenza dei detenuti.
La chiave di questa cassetta è custodita dall'autorità dirigente, la quale ogni giorno fa pervenire le lettere al loro recapito, sotto l'osservanza di quanto è prescritto dal regolamento.
I detenuti o ricoverati possono anche chiedere la visita del cappellano, del medico-chirurgo, del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante, rivolgendosi perciò all'agente di custodia che trovasi in servizio.
Le detenute o ricoverate debbono rivolgersi alle suore o alle guardiane.
Sono puniti i detenuti o ricoverati che, avendo presentato un reclamo sul quale l'autorità competente siasi già pronunziata, lo ripetono senza addurre nuove circostanze di fatto che possono modificarne l'importanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-266