Regolamento›§ 3
Art. 265
474 / 890Divieto di tenere oggetti offensivi e di valore.
In vigore dal 30 giu 1891
Nessun detenuto o ricoverato può tenere presso di sè rasoi, temperini, coltelli, forbici o altri strumenti ed oggetti atti a nuocere, salvo il caso di bisogno temporaneo ed il permesso dell'autorità dirigente.
Egualmente nessun detenuto o ricoverato può conservare presso di sè danaro od oggetti di valore di qualsiasi natura; o arredi e utensili ecc. (che non formino parte del suo corredo), senza speciale licenza dell'autorità dirigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-265