Art. 264 · Divieto di ricevere tabacco, viveri, ecc.
Regolamento§ 3

Art. 264

473 / 890

Divieto di ricevere tabacco, viveri, ecc.

In vigore dal 30 giu 1891
È vietato ai detenuti o ricoverati, salve le eccezioni fatte coi regolamenti interni, di ricevere dal di fuori tabacco da fumo, generi di vitto e qualsiasi altro oggetto, tranne sottabiti e calze, effetti di vestiario per la liberazione, o libri di istruzione. Eccezione è fatta per gl'inquisiti e pei condannati a meno di sei mesi di pena ove la scontino nelle carceri giudiziarie, e non siano nelle condizioni previste dall'. Pervenendo ai detenuti o ricoverati oggetti non permessi dai regolamenti, la direzione deve, senz'altro, respingerli, avvertendone coloro cui sono diretti.
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