Art. 263 · Obbligo di rifare i danni.
Regolamento§ 3

Art. 263

472 / 890

Obbligo di rifare i danni.

In vigore dal 30 giu 1891
In caso di guasti, siano prodotti maliziosamente, siano causati da negligenza, oltre alla corrispondente punizione, il detenuto o ricoverato è sempre assoggettato alla rifazione del danno sul fondo di cui si trovi provvisto, e, in difetto di questo, la punizione è aggravata con proporzionali restrizioni vittuarie fino a danno scontato. A queste restrizioni non sono sottoposti i ricoverati che non abbiano compiuto i 14 anni. Nei locali in cui trovansi più detenuti o ricoverati, quando l'autore del guasto rimane sconosciuto, tutti i presenti sono tenuti in solido a risarcire nei modi suddetti il danno arrecato.
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