Regolamento›§ 3
Art. 262
471 / 890Divieto di imbrattare e danneggiare i locali, gli oggetti di corredo, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
È vietato ai detenuti o ricoverati d'imbrattare o danneggiare i muri; di farvi iscrizioni e segni di qualsivoglia natura; di giacere sul letto vestiti o stare spogliati nel giorno; di recare guasti al vestiario, agli oggetti di corredo ed al materiale mobile o infisso dello stabilimento, sia di spettanza dell'amministrazione sia appartenente ad imprenditori o committenti; di servirsi delle scodelle, o utensili loro dati in consegna, per uso diverso da quello cui sono destinati; e di commettere atto qualsiasi contrario alla decenza e alla buona conservazione dei locali e del mobiliare dello stabilimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-262