Art. 257 · Obbedienza al personale preposto alle lavorazioni.
Regolamento§ 3

Art. 257

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Obbedienza al personale preposto alle lavorazioni.

In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti e ricoverati debbono obbedienza alle persone che abbiano l'incarico di sorvegliare i lavori. Ove essi manchino a questo dovere, l'agronomo, il dirigente o assistente tecnico, il capo d'arte, i sottocapi sono tenuti a riferirne al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, e, occorrendo, anche alla direzione.
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