Regolamento›§ 3
Art. 254
463 / 890Contegno riverente verso i superiori.
In vigore dal 30 giu 1891
In presenza di superiori o di visitatori, i detenuti o ricoverati devono tenere un contegno riverente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-254