Regolamento›§ 3
Art. 253
462 / 890Obbligo del silenzio.
In vigore dal 30 giu 1891
Salvo le eccezioni indicate negli , il silenzio è obbligatorio per i detenuti o ricoverati durante tutti i movimenti che si fanno, nelle ore del pasto, del lavoro, della scuola, delle funzioni del culto, nonché nel tempo destinato al riposo.
Nelle ore, nei luoghi e per gli stadii di pena in cui il silenzio non è obbligatorio, i detenuti devono parlare a voce bassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-253