Regolamento›Capo III
Art. 25
85 / 890Condizioni per ottenere il passaggio alle case di pena intermedie o la liberazione condizionale.
In vigore dal 30 giu 1891
Le condizioni richieste pel passaggio dei condannati alle case di pena intermedie sono quelle dette nell' del regolamento.
I requisiti richiesti pel conseguimento della liberazione condizionale sono indicati dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-25