Art. 248 · Rapporti tra i detenuti e ricoverati e l'amministrazione.
Regolamento§ 3

Art. 248

457 / 890

Rapporti tra i detenuti e ricoverati e l'amministrazione.

In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati, a qualunque categoria giuridica appartengano, entrando in uno stabilimento carcerario o in un riformatorio, sono sotto la potestà della pubblica amministrazione. Nulla deve essere risparmiato per infonder loro la persuasione: che le autorità superiori e gli agenti di custodia hanno a cuore la loro sorte, ma, al tempo stesso, sono strettamente tenuti all'adempimento dei proprii doveri, che il primo mezzo per essere rispettati è quello di mostrarsi rispettosi; e che qualunque loro azione, buona o cattiva, è ricompensata o punita con norme uguali per tutti.
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