Art. 242 · Sveglia e pulizia personale dei detenuti e ricoverati.
Regolamento§ 3

Art. 242

451 / 890

Sveglia e pulizia personale dei detenuti e ricoverati.

In vigore dal 30 giu 1891
Al segnale della sveglia i detenuti o ricoverati debbono alzarsi, pulire le loro vestimenta, lavarsi il viso e le mani, pettinarsi e ripiegare accuratamente i loro effetti letterecci, collocandoli coll'ordine ad essi assegnato, e scopare la propria cella o cubiculo. La pulizia generale degli altri locali è fatta dai detenuti o ricoverati designati dalla direzione e addetti a tale servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-242