Regolamento›§ 3
Art. 240
449 / 890Apertura e chiusura degli stabilimenti.
In vigore dal 30 giu 1891
L'ora dell'apertura e della chiusura degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii è determinata dal regolamento interno.
Immediatamente dopo la chiusura, le chiavi dell'ingresso principale vengono dal portinaio consegnate al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, che gliele riconsegna nel mattino successivo all'ora fissata per la apertura.
All' infuori del direttore, del comandante, capoguardia, caposorvegliante o (per gravi motivi di servizio) di quelle persone che ne hanno diritto per ragione del loro ufficio, nessuno, durante la notte, può entrare in uno stabilimento carcerario, od uscirne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-240