Regolamento›Capo III
Art. 24
84 / 890Sue deliberazioni.
In vigore dal 30 giu 1891
Di tutte le deliberazioni del consiglio è tenuto uno speciale registro, nel quale viene riassunto il modo con cui si è proceduto nell'esame delle singole proposte, specificando sommariamente i motivi delle risoluzioni adottate.
Il verbale di ciascuna adunanza deve essere firmato dai componenti il consiglio; e il registro è depositato negli uffici della direzione dello stabilimento, alla quale allorchè la riunione si tiene in altra località, è fatta pervenire copia del verbale stesso per l'occorrente trascrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-24