Regolamento›§ 2
Art. 232
441 / 890Regime pei condannati nelle sezioni penali.
In vigore dal 30 giu 1891
Speciali e distinte sezioni penali possono essere destinate ai condannati all'arresto, per tutto il tempo della loro pena, ed ai condannati alla detenzione e alla reclusione da sei mesi a tre anni.
Le prime due categorie di condannati sono sottoposti al regime della segregazione notturna e a quello della vita comune nel giorno; l'ultima al regime della segregazione cellulare continua pel primo periodo della pena e poscia a quello della segregazione notturna, giusta le disposizioni del codice penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-232