Regolamento›§ 2
Art. 231
440 / 890Regime cui sono sottoposti gli inquisiti e i condannati sotto appello o cassazione.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli inquisiti sono tenuti in segregazione cellulare continua e secondo le istruzioni che possano essere date dall'autorità giudiziaria competente.
Gli accusati, allorchè l'autorità giudiziaria competente vi dia il suo assenso, pur rimanendo segregati, durante la notte, possono nelle ore del giorno essere ammessi a lavorare nelle officine o rimanere in comune in locali a ciò destinati, sotto la continua vigilanza degli agenti di custodia.
I detenuti pei quali pende giudizio di appello o di cassazione, e i condannati a pena non eccedente i quindici anni e in attesa di invio alla loro destinazione, sono tenuti segregati durante la notte, e in comune durante il giorno.
Storico versioni
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