Art. 227 · Provvedimenti relativi all'aggregazione degli inquisiti allo stabilimento.
RegolamentoParte IICapo I

Art. 227

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Provvedimenti relativi all'aggregazione degli inquisiti allo stabilimento.

In vigore dal 30 giu 1891
Dopo la visita medica, il comandante o capoguardia, se si tratta di un inquisito, ne dà avviso all'autorità giudiziaria competente; e, ove questa nel termine di due giorni non abbia opposto divieto, lo sottopone, di regola, a un bagno di nettezza, ordina che, occorrendo, gli siano tagliati i capelli, e lo fa condurre alla cella assegnatagli.
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