Regolamento›Parte II›Capo I
Art. 226
435 / 890Visita medica.
In vigore dal 30 giu 1891
Eseguite le perquisizioni e le registrazioni indicate negli articoli precedenti, il detenuto o ricoverato è condotto in una cella di osservazione in attesa della visita del medico-chirurgo, la quale deve farsi nel giorno medesimo dell'ingresso o, al più tardi, nel giorno successivo.
Quando dalla visita medica risultino circostanze che possano interessare la giustizia, il comandante o capo-guardia, per mezzo della direzione e con la produzione del certificato all'uopo rilasciato dal medico-chirurgo, ne dà pronto avviso all'autorità giudiziaria competente per gli opportuni provvedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-226