Art. 223 · Danaro e valori trovatigli nascosti.
RegolamentoParte IICapo I

Art. 223

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Danaro e valori trovatigli nascosti.

In vigore dal 30 giu 1891
Il danaro e i valori che vengono trovati nascosti indosso all'inquisito od al condannato che provenga da stato di libertà, sono sequestrati e rimessi all'autorità per ordine della quale egli fu ricevuto in carcere, onde ne disponga a senso di legge. Il danaro e i valori trovati nascosti indosso al condannato in espiazione di pena che venga tradotto da altro stabilimento, sono parimenti sequestrati e devoluti a beneficio delle società di patronato.
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