Regolamento›Parte II›Capo I
Art. 221
430 / 890Sua iscrizione nel registro di matricola.
In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante, accertata l'identità del detenuto o ricoverato, ne rilascia ricevuta, e dopo le altre necessarie iscrizioni sul registro di matricola, lo ammette nello stabilimento.
Quando sulla identità dell'individuo, costituitosi o tradotto in carcere, sorgano dubbi fondati, ne è dato tosto avviso all'autorità giudiziaria competente, se si tratta di un inquisito, o al direttore, se di un condannato o ricoverato, per le occorrenti disposizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-221