Regolamento›Capo VII
Art. 218
415 / 890Loro attribuzioni e doveri.
In vigore dal 30 giu 1891
Le funzioni delle guardiane sono identiche a quelle esercitate dagli agenti di custodia negli stabilimenti per maschi. Sono loro comuni le disposizioni dei precedenti articoli dal 200 al 206, in quanto sieno applicabili.
I rapporti che le guardiane devono fare sul servizio loro comandato, possono essere anche verbali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-218