Art. 216 · Azione penale.
RegolamentoCapo VII

Art. 216

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Azione penale.

In vigore dal 30 giu 1891
Le punizioni disciplinari si infliggono senza pregiudizio dell'azione penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-216