Regolamento›Capo VII
Art. 216
413 / 890Azione penale.
In vigore dal 30 giu 1891
Le punizioni disciplinari si infliggono senza pregiudizio dell'azione penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-216