Art. 213 · Sospensione del grado o della classe; retrocessione di classe; perdita del grado. Mancanze per le quali sono inflitte.
RegolamentoCapo VII

Art. 213

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Sospensione del grado o della classe; retrocessione di classe; perdita del grado. Mancanze per le quali sono inflitte.

In vigore dal 30 giu 1891
Ai comandanti, capiguardia o capisorveglianti, ai sottocapiguardia o sottocapisorveglianti, e alle guardie o sorveglianti di prima classe, può infliggersi la sospensione dal grado o dalla classe, la retrocessione di classe o la perdita del grado, a seconda delle circostanze, per le infrazioni indicate nell' e per le seguenti: a) trascurare che le guardie destinate alla sorveglianza dei condannati addetti ai lavori all'aperto, sieno completamente armate, quando da tale trascuranza derivino gravi conseguenze; b) usare abitualmente ingiustizie verso i sottoposti, o trattarli con modi inurbani e violenti; e) occultare le infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente.
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