Regolamento›Capo VII
Art. 209
407 / 890Arresti semplici. - Mancanze per le quali sono inflitti.
In vigore dal 30 giu 1891
Si infliggono gli arresti semplici al recidivo nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; a chi commette le dette infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti:
a) trascurare l'esecuzione degli ordini e provvedimenti dati dall'autorità amministrativa o giudiziaria;
b) introdurre detenuti, ricoverati o persone estranee nelle caserme o negli altri locali assegnati al personale di custodia, senza la debita autorizzazione dell'autorità dirigente;
e) mancare non maliziosamente di esattezza nei rapporti sulle infrazioni accertate;
d) non impedire, per sola negligenza, che i detenuti o ricoverati rechino danni al materiale mobile e al fabbricato dello stabilimento;
e) non sorvegliare nel modo dovuto la distribuzione del vitto e del sopravitto, tollerando che i detenuti o ricoverati ne facciano spreco, cessione o commercio;
f) mancare ad uno degli appelli giornalieri;
g) contrarre abitualmente debiti;
h) fumare nelle località dove non è permesso;
i) trattenersi nelle bettole a giuocare o gozzovigliare;
l) tenere pratiche disoneste o frequentare luoghi o persone malfamate;
m) introdurre o trafficare nella caserma commestibili, vino, ecc.;
n) usare parzialità, maniere inurbane, od abusare dell'autorità loro verso i dipendenti;
o) alterare in qualsiasi modo la divisa del corpo;
p) bestemmiare o pronunciare parole oscene;
q) vestire da borghese senza permesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-209