Art. 209 · Arresti semplici. - Mancanze per le quali sono inflitti.
RegolamentoCapo VII

Art. 209

407 / 890

Arresti semplici. - Mancanze per le quali sono inflitti.

In vigore dal 30 giu 1891
Si infliggono gli arresti semplici al recidivo nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; a chi commette le dette infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti: a) trascurare l'esecuzione degli ordini e provvedimenti dati dall'autorità amministrativa o giudiziaria; b) introdurre detenuti, ricoverati o persone estranee nelle caserme o negli altri locali assegnati al personale di custodia, senza la debita autorizzazione dell'autorità dirigente; e) mancare non maliziosamente di esattezza nei rapporti sulle infrazioni accertate; d) non impedire, per sola negligenza, che i detenuti o ricoverati rechino danni al materiale mobile e al fabbricato dello stabilimento; e) non sorvegliare nel modo dovuto la distribuzione del vitto e del sopravitto, tollerando che i detenuti o ricoverati ne facciano spreco, cessione o commercio; f) mancare ad uno degli appelli giornalieri; g) contrarre abitualmente debiti; h) fumare nelle località dove non è permesso; i) trattenersi nelle bettole a giuocare o gozzovigliare; l) tenere pratiche disoneste o frequentare luoghi o persone malfamate; m) introdurre o trafficare nella caserma commestibili, vino, ecc.; n) usare parzialità, maniere inurbane, od abusare dell'autorità loro verso i dipendenti; o) alterare in qualsiasi modo la divisa del corpo; p) bestemmiare o pronunciare parole oscene; q) vestire da borghese senza permesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-209