Regolamento›Capo VII
Art. 206
404 / 890Loro responsabilità.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli agenti di custodia sono responsabili delle infrazioni ai regolamenti commesse dai detenuti o ricoverati, nonché dei guasti e danni arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo, di biancheria, e in genere al materiale mobile esistente nello stabilimento, e al fabbricato, quando non li abbiano impediti, o, avendone cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al comandante, capo-guardia o caposorvegliante.
La stessa responsabilità spetta ai graduati se non rendono conto immediato ai superiori dei guasti e danni noti ad essi direttamente o riferiti dagli agenti di custodia.
Agli agenti di custodia sono estesi i doveri stabiliti per gli impiegati dell' del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-206