Regolamento›Capo VII
Art. 202
400 / 890Loro doveri.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli agenti di custodia devono in ispecial modo:
a) soddisfare puntualmente tutti gli obblighi ad essi imposti non solo dai regolamenti, ma ancora dalle disposizioni dell'autorità dirigente e di quella giudiziaria, secondo la rispettiva competenza;
b) invigilare, nell'interno dello stabilimento, sugli appaltatori, sui loro rappresentanti e commessi, sui capi d'arte e altri, affinché nessuno contravvenga alle discipline stabilite;
e) conservare attentamente tutte le chiavi dei locali ricevute ogni mattina dal comandante, capoguardia o caposorvegliante pel disimpegno dei varii servizii loro affidati, e riconsegnargliele dopo che questi siano adempiuti;
d) custodire e sorvegliare costantemente i detenuti o ricoverati, sia che trovinsi nelle celle, in camere comuni, nei laboratorii, nelle scuole, alla cappella, ai parlatorii, alla passeggiata o altrove, accompagnandoli sempre in ogni movimento che loro occorra di compiere, e invigilando affinché, specialmente pei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua o privi di colloquio, nessuna comunicazione avvenga, non consentita dai regolamenti;
e) eseguire le ronde prescritte e fare immediatamente rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante di ogni fatto che, durante il servizio diurno e notturno, sia da loro avvertito o venga a loro cognizione, e che possa, in qualsiasi modo interessare l'osservanza delle discipline stabilite o riguardare l'ordine e la sicurezza dello stabilimento;
f) invigilare perché dai detenuti o ricoverati si osservino le prescrizioni di ordine e di pulizia che li riguardano, trattandoli sempre con umanità, ma con giustizia e fermezza, e non tenendo mai con essi discorsi che da ragioni di servizio non sieno richiesti o giustificati;
g) perquisire attentamente i detenuti o ricoverati all'ingresso nello stabilimento, e all'uscita, ogni qual volta si recano ai colloquii o ne ritornano, entrano nei laboratorii, nella scuola, nelle celle di punizione o ne escono, nonché ogni qual volta sia loro ordinato dai superiori;
h) sorvegliare attentamente, affinché i detenuti o ricoverati ammessi al lavoro in cella o nelle officine, vi attendano regolarmente, non deteriorino, disperdano, distruggano o si approprino le materie prime o lavorate, e gli utensili loro affidati;
i) verificare giornalmente, alla cessazione del lavoro, il numero e la specie degli utensili consegnati ai detenuti o ricoverati, per accertarsi che niuno ne sia stato disperso o sottratto, denunziando, ove occorra, 1' autore della dispersione o della sottrazione;
l) scortare i condannati o ricoverati che vanno a lavorare all'aperto, ed usare le maggiori possibili precauzioni per impedire discorsi o relazioni tra essi e gli estranei, colpi di mano, evasioni;
m) tenere la loro caserma in ordine perfetto colle sole suppellettili stabilite dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-202