Regolamento›Capo II
Art. 20
20 / 890Corrispondenza ufficiale.
In vigore dal 10 apr 1922
La corrispondenza di ufficio tra le Direzioni degli stabilimenti carcerari e il Ministero dell'interno è diretta.
Soltanto quando si tratti di affari riguardanti l'ordine pubblico od avvenimenti di straordinaria importanza, le direzioni stesse riferiscono anche al prefetto della Provincia.
Le partecipazioni relative ai movimenti del personale degli impiegati e degli agenti e del personale aggregato in genere, sono date dal Ministero nello stesso tempo alle Prefetture per cognizione e alle Direzioni interessate per l'esecuzione, di cui esse danno assicurazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-20