Art. 196 · Dovere di non palesare gli affari di ufficio.
RegolamentoCapo VII

Art. 196

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Dovere di non palesare gli affari di ufficio.

In vigore dal 30 giu 1891
Le guardie e i sorveglianti scritturali hanno stretto obbligo di non palesare a graduati, agenti, detenuti, ricoverati o estranei, quanto si riferisce alla trattazione degli affari di ufficio. Nel caso di infrazione a quest'obbligo, il colpevole, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari, è immediatamente rimosso dal posto, nè vi può essere più riammesso.
Storico versioni

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