Regolamento›Capo VII
Art. 196
394 / 890Dovere di non palesare gli affari di ufficio.
In vigore dal 30 giu 1891
Le guardie e i sorveglianti scritturali hanno stretto obbligo di non palesare a graduati, agenti, detenuti, ricoverati o estranei, quanto si riferisce alla trattazione degli affari di ufficio.
Nel caso di infrazione a quest'obbligo, il colpevole, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari, è immediatamente rimosso dal posto, nè vi può essere più riammesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-196