Art. 186 · Servizio di portinaio. - Doveri inerenti.
RegolamentoCapo VII

Art. 186

384 / 890

Servizio di portinaio. - Doveri inerenti.

In vigore dal 30 giu 1891
L'appuntato addetto all'ufficio di portinaio ha l'incarico e la responsabilità della custodia della porta d'accesso all'interno dello stabilimento. Egli non deve mai abbandonare le chiavi affidategli, nè consegnarle ad altri, o allontanarsi dalla camera che gli è destinata, senza il permesso del comandante, capoguardia o caposorvegliante, e senza essere regolarmente surrogato. Egli deve inoltre: a) vietare che entrino nello stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti autorità, eccezione fatta pel personale addetto allo stabilimento medesimo, e per quelle altre persone alle quali dal regolamento carcerario è consentito l'accesso; b) visitare senza eccezione alcuna, tutti i pacchi, involti e oggetti di qualsiasi natura che debbono essere introdotti nello stabilimento o che debbono uscirne; c) perquisire, quando ne riceva l'ordine dall'autorità dirigente, o in caso di urgenza dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, gli agenti, gl'inservienti i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, tanto all'entrata quanto all'uscirne; d) sospendere l'entrata o l'uscita a quelli fra gl'individui indicati nella lettera precedente che abbiano commesso qualche infrazione alla consegna ricevuta, informandone immediatamente il comandante, capoguardia o caposorvegliante che dovrà darne pronto avviso all'autorità dirigente; e) far accompagnare all'ufficio del comandante, capoguardia o caposorvegliante, le persone che debbono conferire con lui, o che siano munite di permesso di colloquio coi detenuti o ricoverati, o portino per essi lettere, oggetti, involti e cose simili; f) tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati, giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc., che escono dallo stabilimento o che vi entrano, di pertinenza del Governo o di privati; custodire i relativi permessi di uscita rilasciati dal ragioniere, contabile, o altro impiegato della direzione, per consegnarli al direttore unitamente al detto registro, e riportarne il visto; g) non permettere ad estranei, o ad agenti, di fermarsi nella sua stanza senza ordini superiori; h) invigilare affinché gli agenti di custodia, salva sempre l'eccezione fatta pei sorveglianti dall'ordinamento del corpo, non escano dallo stabilimento se non in perfetta tenuta, nè si assentino senza permesso scritto dell'autorità dirigente, salvo nei giorni e nelle ore stabilite per l'uscita ordinaria; e prender nota in uno speciale registro delle ore in cui escono e rientrano, per farne giornalmente rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante; i) usare modi urbani e riservati colle famiglie appartenenti ai detenuti o ricoverati, e colle altre persone che accedono allo stabilimento; l) uniformarsi alle disposizioni del regolamento interno o a quelle dell'autorità dirigente per quanto riguarda la consegna delle chiavi al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, e altri obblighi che gli sono imposti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-186