Regolamento›Capo VII
Art. 180
378 / 890Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie.
In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante o capoguardia, nelle carceri giudiziarie, deve conservare scrupolosamente, e in ordine, i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti dal carcere. Egli deve altresì tenere al corrente i seguenti registri:
a) matricola prescritta dal codice di procedura penale pei detenuti entrati e usciti, e relativa rubrica alfabetica, con la indicazione della sezione, camera o cella cui essi furono assegnati;
b) registro del danaro posseduto dai detenuti o che a loro favore fosse depositato durante la prigionia;
c) registro degli oggetti di valore, di vestiario ed altri portati dai detenuti nel carcere e che debbono essere loro riconsegnati;
d) rubrica distinta dei permessi di colloquio dati ai detenuti per ordine dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa;
e) registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti;
f) registri dei rapporti sul personale e sui servizii dello stabilimento;
g) registro delle punizioni inflitte agli agenti di custodia;
h) registro delle punizioni inflitte ai detenuti;
i) registro delle visite e perquisizioni fatte nello stabilimento;
l) registro di permanenza in carcere dei giudicabili;
m) registro della scadenza delle pene pei condannati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-180