Art. 180 · Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie.
RegolamentoCapo VII

Art. 180

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Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie.

In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante o capoguardia, nelle carceri giudiziarie, deve conservare scrupolosamente, e in ordine, i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti dal carcere. Egli deve altresì tenere al corrente i seguenti registri: a) matricola prescritta dal codice di procedura penale pei detenuti entrati e usciti, e relativa rubrica alfabetica, con la indicazione della sezione, camera o cella cui essi furono assegnati; b) registro del danaro posseduto dai detenuti o che a loro favore fosse depositato durante la prigionia; c) registro degli oggetti di valore, di vestiario ed altri portati dai detenuti nel carcere e che debbono essere loro riconsegnati; d) rubrica distinta dei permessi di colloquio dati ai detenuti per ordine dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa; e) registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti; f) registri dei rapporti sul personale e sui servizii dello stabilimento; g) registro delle punizioni inflitte agli agenti di custodia; h) registro delle punizioni inflitte ai detenuti; i) registro delle visite e perquisizioni fatte nello stabilimento; l) registro di permanenza in carcere dei giudicabili; m) registro della scadenza delle pene pei condannati.
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